Art. 3.
(Organi della rappresentanza dei militari a livello di base).

      1. La rappresentanza dei militari opera a livello di base attraverso i COBAR, che ciascuna Forza armata, Arma o Corpo

 

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armato deve articolare sul territorio in relazione ai rispettivi ordinamenti.
      2. Nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione e il funzionamento di un analogo e autonomo sistema di rappresentanza a livello di base degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza dei militari.